Progetto di legge

Bozza del progetto di legge - piano energetico nazionale - PEN
Premesso che:

 

1) Il sistema energetico di un Paese è di fondamentale importanza per il suo sviluppo socio-economico.

2) L'attuale sistema energetico è basato per oltre l'85% su fonti energetiche esauribili: i combustibili fossili
 
3) La combustione di combustibili fossili provoca l'immisione in atmosfera di circa l'80% del totale di gas climalteranti

4) Il trasporto, la lavorazione e la combustione di combustibili fossili è causa di inquinamento ambientale e di patologie gravi e diffuse.

3) L'attuale dipendenza energetica comporta una spesa di circa 60 miliardi di euro all'anno verso paesi extracomunitari.

4) I maggiori esperti in giacimenti di idrocarburi datano nel breve-medio periodo l'inizio del declino di estrazione dei combustibili fossili

5) Il nostro Paese non dispone, se non marginalmente, di giacimenti di fonti energetiche fossili o fissili

6) Il nostro Paese ha un considerevole potenziale di Fonti Energetiche Rinnovabili

7) Le aziende del settore energetico necessitano di un programma articolato, con un adeguato margine temporale,  per poter riconvertire le strutture di produzione e di distibuzione

8) Gli utenti devono essere informati, con un congruo margine temporale, su quale sarà l'evoluzione del sistema energetico, per potersi avvalere delle opportunità e per poter adempiere ai doveri di loro competenza

9) Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la promozione del risparmio energetico ha un positivo impatto sull'occupazione nel Paese.
 
                                                 Tutto ciò premesso

Noi sottoscritti, cittadini della Repubblica Italiana, presentiamo al Sig. Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 71 della Costituzione Italiana, il seguente Progetto di legge.

 

Progetto di legge (traccia)
Programma di riconversione del sistema energetico italiano
Piano energetico nazionale - PEN 

 
Art.1
Piano di recupero Centrali termoelettriche

1. Con decorrenza a far data dall'entrata in vigore della presente legge, non sono rilasciate nuove concessioni per l'installazione di centrali termoelettriche alimentate a combustibile fossile. 
2. Le centrali esistenti dovranno essere adeguatamente ristrutturate per raggiungere i massimi rendimenti consentiti dalle più recenti  tecnologie di cogenerazione.
3. Dove non sia possibile o conveniente  l'adeguamento, le centrali termoelettriche esistenti sono dismesse al termine del piano di ammortamento.

 

Art.2
Cogenerazione

1. Le centrali di cogenerazione termoelettriche devono poter funzionare a multicombustibile. 
2. Il combustibile fossile può essere utilizzato per una frazione non superiore al 30% dei consumi medi annui, misura da adottare al solo scopo di ottimizzare l'efficienza d'impianto.
3. E' concesso l'utilizzo di una frazione fino al 50% di combustibili esauribili alle centrali di cogenerazione che adottano sistemi solari termodinamici, sempre e solo ai fini della massima efficienza nell'utilizzo dell'energia solare termica in tali impianti.

 

Art.3
Nuove centrali elettriche

1. Le nuove centrali elettriche di potenza che sostituiscono le centrali termoelettriche non recuperabili, devono utilizzare fonti energetiche rinnovabili quali l'eolico, l'idroelettrico, la geotermia, i sistemi solari e le biomasse.
2. Nel caso di utilizzo di biomasse le stesse devono essere reperibili entro un raggio inferiore ai 30 km.
3. E' incentivata la generazione diffusa e distribuita con norme attuative da predisporre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art.4
Rete di trasmissione dell'energia elettrica

1. La rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica deve essere strutturata per permettere il massimo sviluppo anche delle fonti energetiche discontinue, collegherà i nodi locali con la rete internazionale. 
2. Le reti locali sono gestite da enti locali ad azionariato diffuso (i proprietari saranno i residenti).
3. La rete internazionale è gestita dagli enti nazionali. 
4. I nodi di collegamento sono dotati di gruppi di continuità, utili ad evitare interruzione del servizio ma anche ad accumulare energia e a regolare la frequenza di rete in modo da avere la minor dissipazione di energia. 
5. I sistemi di protezione saranno basati sui sistemi wide area, sia di analisi (WAMS) e sia di intervento (WAPS). 
6. I gruppi di continuità saranno assisti anche da sistemi di accumulo stagionale.

 

Art.5
Riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento

1. Con decorrenza a far data dall'entrata in vigore della presente legge non saranno rilasciate nuove autorizzazioni all'installazione di impianti di riscaldamento a carbone e a gasolio, con deroga nei casi in cui sia palese l'irreperibilità di altre fonti energetiche.
2. I nuovi impianti di riscaldamento sono autorizzati solo se adottano tecnologie solari, biomasse, sistemi geotermici con pompa di calore o se serviti da cascami di calore da cogeneratori o da reti di teleriscaldamento. 
3. I nuovi impianti di riscaldamento potranno essere integrati con caldaie a metano o, in subordine, a GPL, ma non ad esclusivo utilizzo degli stessi.
4. I nuovi edifici devono avere un fabbisogno di energia termica  inferiore ai 70 kWh/m2/anno. 
5. Sono incentivate le costruzioni con consumi inferiori, proporzionalmente all'efficienza.
6. Gli impianti termosolari per riscaldamento e raffrescamento sono incentivati con contributi decrescenti nel tempo, con l'obiettivo di diffondere ampiamente tale tecnologia in tutto il Paese, in modo da renderla definitivamente conveniente e diffusa.
7.Tutti i locali in gestione alla pubblica amministrazione attueranno piani di risparmio energetico gestiti da società E.S.CO,  compatibilmente con i tempi di sviluppo del settore, con gara di appalto e con la supervisione ad opera di comitati cittadini.
8. Entro 3 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito un fondo di investimenti con garanzia pubblica per l'emissione di finanziamenti destinati alla ristrutturazione energetica degli edifici esistenti, a tasso uguale o inferiore al tasso di inflazione programmata.

 

Art.6
Autotrazione privata

1. Al quinto anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge le vetture in commercio nel nostro Paese dovrano essere fornite di propulsori pluri-fuel con efficienza minima di 500 Wh/km ( 20km/litro).
2. I veicoli con sistemi ibridi o ad alimentazione solo elettrica sono incentivati con contributi decrescenti nel tempo, con l'obiettivo di diffondere ampiamente tale tecnologia in tutto il Paese, in modo da renderla definitivamente disponibile e conveniente.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno predisposte le norme attuative del piano settennale a premi decrescenti per gli incentivi al settore, al settimo anno gli incentivi non prevedono più compensi economici


 

Art.7
Trasporto merci

1. La logistica per le merci dovrà essere rivista considerando l'opportunità di sviluppare percorsi marittimi e ferroviari in alternativa al trasporto su strada.
2. Entro 7 anni  dall'entrata in vigore della presente legge saranno definiti dei percorsi obbligatori dove le merci possono transitare solo per via marittima o su rotaia.
3. La rete ferroviaria è gestita dallo Stato, il quale accorderà concessioni di utilizzo ad almeno tre operatori privati del settore, almeno uno dei quali di nazionalità diversa.
4. Dal secondo anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il trasporto merci su rotaia e il servizio passeggeri sono gestiti da una pluralità di soggetti ed enti privati

 

Art.8
Servizi di trasporto pubblico

1.Le reti pubbliche per il trasporto locale di persone e la rete ferroviaria saranno sviluppate tramite un piano quindicennale adeguatamente finanziato, con l'obiettivo di assicurare un servizio puntuale e conveniente, ad opera di imprese private con moderata assistenza pubblica solo per le tratte meno redditizie.

 

Art.9
Idrogeno

Al quinto anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge la produzione di idrogeno dovrà essere ottenuta da fonti diverse dagli idrocarburi.

 

Art.10
Distribuzione di carburanti

1. Al quindicesimo anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge i distributori di carburanti forniranno biocarburanti ad un costo inferiore della benzina e del gasolio, gli operatori del settore possono anticipare a loro piacimento tale scadenza.
2. L'eventuale maggior costo dei biocarburanti verrà compensato da accise gravanti sui carburanti di origine fossile
3. Per biocarburante si intende anche il carburante ottenuto a partire da idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.


 

Art.11
Distributori di metano

1. Al venticinquesimo anno a far data dall'entrata in vigore della presente legge i distributori di metano forniranno biometano ad un costo inferiore del metano carburante. Gli operatori del settore possono anticipare a loro piacimento tale scadenza.
2. L'eventuale maggior costo dei biometano verrà compensato da accise gravanti sul metano di origine fossile
3. Per biometano si intende anche il metano ottenuto a partire da idrogeno prodotto da fonti energetiche rinnovabili.

 

Art.12
Fornitura di combustibili per riscaldamento

1. Al ventesimo anno a a far data dall'entrata in vigore della presente legge i sistemi di riscaldamento dovranno essere alimentati esclusivamente da Fonti Energetiche Rinnovabili
 

Art.13
Completamento della riconversione

1. L'utilizzo e la disponibilità di GPL o gas di sintesi da fonti esuribili terminerà a far data dal trentesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'utilizzo e la disponibilità di Metano estratto terminerà a far data dal trentacinquesimo anno dall'entrata in vigore della presente legge, data entro la quale sarà completata la riconversione del sistema energetico

 

Art.14
Copertura finanziaria

1. Gli investimenti pubblici necessari a sostenere il piano energetico possono derivare da un adeguato utilizzo delle risorse attualmente destinate ai fondi per l'occupazione, per le politiche economiche, per gli interventi nelle aree sottoutilizzate, per la protezione ambientale e le calamità naturali, in quanto tali capitoli di spesa coincidono con gli obiettivi della presente Legge
2. Al piano energetico, conseguente alla presente legge, possono essere destinati circa 10 miliardi di euro all'anno per i primi 10 anni sui 50 miliardi di Euro all'anno di cui al comma 1. 
3. Gli investimenti di risorse pubbliche  sarà a decrescente negli anni successivi, fino a quando i nuovi sistemi di generazione diverranno economicamente autosostenibili.
4. Il programma di riconversione energetica dovrà avere le caratteristiche di programma di sviluppo per la piena occupazione, gli attori principali sono: l' industria privata, l'impresa privata e il privato cittadino.

 

Art.15
Legge quadro

1. La presente legge, completa di tutte le norme attuative, sostituisce e razionalizza tutti i testi di legge finora emanati in tema di risorse energetiche, produzione e fornitura di energia. 
2. La presente legge sarà dotata di tutti i dispositivi di legge utili a favorire la generazione distribuita e la massima concorrenza nel mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, nei servizi di trasporto pubblico, nei servizi di trasporto merci e nel mercato della riqaulificazione energetica degli edifici.

 

Art.16
Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria

1. I D.P.E.F. successivi all'entrata in vigore della presente legge saranno incentrati e vincolati dalla stessa, recependone le caratteristiche di rilancio dell'occupazione e promuovendo l'indipendenza e la sicurezza di disponibilità energetica.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà stanziato un adeguato investimento alla formazione professionale di tutti i nuovi addetti al settore energetico e alla riqualificazione degli attuali addetti, con l'aggiornamento sulla nuova normativa e sulle più recenti e performanti tecnologie, loro modi di installazione e conduzione.

 

Art.17
Ricerca & Sviluppo

1. Il primo D.P.E.F. successivo all'entrata in vigore della presente legge destinerà alla R&S un budget adeguato all'attuazione di un piano strategico di politica energetica, e comunque non inferiore alla media dei paesi dell'UE. 
2. Favorirà soprattutto la ricerca e lo sviluppo delle migliori tecnologie attualmente ipotizzabili per la generazione di energia con sistemi ecologici ed economici

 

Art.18
Politica estera

1. Le società operanti nel settore della generazione di energia e di vettori energetici saranno incentivati e supportati nei rapporti industriali con i paesi comunitari ed extracomunitari nell'area del Mediterraneo.
2. Saranno previsti incentivi per le società che creeranno occupazione nei paesi del Nord Africa affacciati sul Mediterraneo, in modo da dare l'opportunità, ai cittadini di tali paesi, di trovare occasioni di attività all'interno dei paesi di origine, contribuendo così a disincentivare flussi migratori.
 

Art.19
Laboratorio Start-up

1. E' stabilita l'istituzione di un laboratorio di analisi di qualunque nuovo congegno energetico proposto sul mercato o ideato da privati o da aziende, quando patrocinato da un ente accademico o da associazione, sia essa privata o pubblica 
2. Tutto il materiale proposto e i risultati delle analisi sarà reso pubblico.
3. I diritti intellettuali saranno salvaguardati dal laboratorio stesso e riservati integralmente all'ideatore che ha facoltà di disporne come meglio ritiene, anche a beneficio dei patrocinanti o di terzi.
4. Una minima percentuale degli utili derivanti dai congegni analizzati e sviluppati in collaborazione con il laboratorio saranno destinati a supportare le attività del laboratorio stesso.
5. Il laboratorio ha competenze per valutare adeguatamente i sistemi per la produzione di:
    a) Energia elettrica
    b) Energia termica
    c) Carburanti
6. Ha inoltre competenza per valutare e giudicare le tecnologie efficienti utili alla massimizzazione del risparmio energetico


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